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Titolo I Costituzione - Sede - Struttura
- Scopi
Titolo II Soci
Titolo III Organi associativi
TITOLO I
Costituzione- Sede - Struttura- Scopi
Art. 1 Costituzione e sede
E' costituita IMPRELINGUE, Associazione Nazionale Imprese
Servizi Linguistici e Congressuali.
L'Associazione ha sede a Milano e ha durata illimitata.
Ad essa possono aderire le imprese eroganti attività
e servizi linguistici e congressuali, che risultino iscritte
al Registro Ditte della Camera di Commercio, abbiano come
oggetto sociale la produzione, la gestione, il coordinamento,
la promozione di servizi linguistici e congressuali e che
si avvalgano delle risorse umane e tecnologiche necessarie
per lo svolgimento dell'attività.
Art. 2 Struttura
L'Associazione non ha scopo di lucro, non può avere
vincoli con partiti politici ed è autonoma nei confronti
dei pubblici poteri.
Art. 3 Scopi
Scopi dell'Associazione sono:
La rappresentanza degli interessi delle imprese associate
presso autorità, enti, istituzioni nazionali ed internazionali,
anche nelle fasi di elaborazione di normative aventi rilevanza
sulle imprese medesime.
· Lo studio, la promozione e la realizzazione di
ogni iniziativa utile allo sviluppo delle aziende associate
e della categoria.
· La promozione di organismi di consultazione e coordinamento,
a carattere territoriale, tra le aziende aderenti.
· L'assistenza e la tutela degli interessi delle
imprese iscritte in materia sindacale e del lavoro.
· Adoperarsi alla trattazione ed alla risoluzione
di questioni, vertenze e controversie, collettive ed individuali,
che dovessero insorgere fra le singole imprese associate,
promuovendo amichevoli intese ed arbitrati.
· Disciplinare i rapporti di lavoro delle imprese
associate con i propri collaboratori, anche stipulando contratti
e regolamentazioni collettive, di categoria.
· Provvedere, anche con la collaborazione delle imprese
associate, alla rilevazione ed all'accertamento dei dati
statistici riguardanti il più efficace raggiungimento
dei fini statutari; tutti i dati raccolti saranno tenuti
riservati e, qualora necessario, utilizzati solo in forma
aggregata e senza indicazione delle singole fonti.
· designare e nominare i propri rappresentanti in
tutti gli enti, organi e commissioni in cui sia consentita
la rappresentanza dell'Associazione, tenendo conto degli
specifici interessi degli obiettivi programmatici e degli
eventuali Gruppi tecnici di lavoro, all'uopo attivati dall'Associazione.
· L'espletamento di ogni altro compito che, per deliberazione
dell'Assemblea, fosse affidato all'Associazione.
TITOLO II
Soci
Art. 4 Caratteristiche dei soci
Possono aderire all'Associazione le imprese di cui all'ultimo
comma dell'Art. 1.
I requisiti e le procedure per l'ammissione dei soci)
E' inoltre facoltà dell'Associazione accettare l'adesione
di altre realtà imprenditoriali, anche internazionali,
secondo quanto stabilito dal Regolamento, tenendo sempre
evidente l'esigenza di non snaturare le finalità
generali dell'Associazione stessa.
I soci possono essere Ordinari o Aderenti, secondo quanto
previsto dal Regolamento. Sulla loro qualifica decide il
Consiglio Direttivo in base alle stesse norme indicate nel
Regolamento.
Art. 5 Diritti ed obblighi degli associati
L'impresa associata ha l'obbligo di attenersi ai comportamenti
dovuti in conseguenza della sua appartenenza all'associazione.
I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi del presente
Statuto e all'osservanza delle decisioni e degli impegni
presi dagli Organi dell'Associazione, nonché di quanto
previsto dal Codice Etico e Deontologico.
L'impresa associata, come sopra definita, deve comunicare
all'Associazione, nei tempi e nei modi richiesti dal Regolamento,
i dati necessari all'aggiornamento dell'elenco degli associati
tenuto dalla segretaria dell'Associazione. Tale registro
deve essere aggiornato entro 15 giorni da avvenuti cambiamenti,
siano essi integrazioni o cancellazioni, e certifica ufficialmente
e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza dell'impresa
all'Associazione.
L'ammissione dà diritto all'impresa associata di
partecipare all'attività associativa, di accedere,
tramite i propri rappresentanti, alle cariche sociali, di
avvalersi di tutte le prestazioni dell'Associazione e di
partecipare ad ogni opportunità prodotta dall'Associazione.
I diritti di cui sopra spettano solo ai soci in regola con
il versamento dei contributi sociali.
I soci Aderenti, così come definiti dal Regolamento
associativo, non hanno diritto di voto
Art. 6 Ammissione dei soci
Le modalità per l'ammissione dei soci sono definite
dal Regolamento associativo.
Sull'ammissione dei soci decide il Consiglio Direttivo le
cui deliberazioni debbono essere comunicate per iscritto
all'interessato.
Avverso la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso
ricorso al Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla
comunicazione.
Art. 7 Rappresentanza dei soci
Le imprese associate sono rappresentate dal Titolare o da
altro soggetto da esso indicato e delegato
Art. 8 Durata dell'adesione
L'adesione ha durata per l'anno in corso e per l'anno successivo.
Essa si intenderà rinnovata automaticamente di anno
in anno, salvo che il socio invii espressa dichiarazione
scritta di recesso, da notificarsi con lettera raccomandata,
almeno 3 mesi prima della scadenza del biennio in corso,
cioè quello decorrente dalla data di iscrizione o
da quella di tacito rinnovo.
L'Associazione ha facoltà di procedere, secondo le
modalità più congrue, nei confronti degli
associati che si rendessero morosi o inadempienti nel pagamento
dei contributi.
Art. 9 Perdita della qualifica di associato
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni, che peraltro non esonerano
l'impresa associata dagli impegni assunti, se non nei modi
e nei termini di cui al precedente Art. 8;
b) per perdita dei requisiti richiesti
per l'ammissione dell'impresa;
c) per cessazione dell'attività
esercitata dall'impresa;
d) per espulsione motivata da inadempienza
o da comportamenti non conformi al presente Statuto
e) per la mancata osservanza degli adempimenti
stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento associativo
Art. 10 Sanzioni
A carico del socio che violi le norme del presente Statuto,
del Regolamento o del Codice Etico e Deontologico, non sia
in regola con quanto previsto dalle norme per l'ammissione
o disattenda i propri obblighi associativi, potranno essere
applicati dal Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata
da inviarsi all'interessato a mezzo lettera raccomandata:
a) la deplorazione;
b) la decadenza dei propri rappresentanti
dalle cariche statutarie;
c) la sospensione dall'esercizio dei diritti
associativi;
d) l'espulsione dall'Associazione, conformemente
a quanto previsto dall'Art. 9, lettera d).
Le predette sanzioni verranno comminate dal Consiglio Direttivo
in relazione alla gravità dell'inadempienza.
Contro le sanzioni determinate dal Consiglio Direttivo,
l'associato potrà ricorrere, entro dieci giorni dalla
notifica, al Collegio dei Probiviri che dovrà pronunciarsi
entro sessanta giorni.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
TITOLO III
Organi associativi
Art. 11 Organi associativi
Organi dell'Associazione sono:
· l'Assemblea
· il Consiglio Direttivo
· il Presidente
· il/i Vice Presidente/i
· il Tesoriere
· il Collegio dei Probiviri
Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche
la piena affidabilità, sotto l'aspetto legale e morale,
con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice
Etico e Deontologico, nonché l'osservanza di tutti
gli adempimenti previsti dal presente Statuto.
Salva la procedura prevista per la Presidenza e la Vice
Presidenza, l'elezione avverrà su liste di candidati
liberamente espressi dai componenti dell'organo competente
all'elezione stessa. A tal fine, i componenti dell'organo
interessato verranno invitati con congruo anticipo a designare
i propri candidati
Art. 12 L'Assemblea
L'Assemblea dell'Associazione è composta dalla totalità
dei soci. Essa può essere ordinaria o straordinaria
ed è presieduta dal Presidente.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente
o, in sua assenza, da un Vice Presidente, almeno una volta
all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente
o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero
quando ne faccia domanda motivata almeno un terzo dei soci.
Nel caso in cui l'Assemblea sia convocata dal Consiglio
Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci, il
Presidente, o chi ne fa le veci, deve provvedere all'invio
dell'avviso di convocazione non oltre i quindici giorni
successivi al ricevimento della richiesta di convocazione
e l'Assemblea deve tenersi entro i trenta giorni successivi
all'invio dell'avviso di convocazione.
L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata
a mezzo lettera, telefax o altro mezzo idoneo, con comunicazione
a tutti i soci almeno 15 giorni prima della giornata fissata
per l'adunanza e, in caso di urgenza, almeno cinque giorni
prima.
L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data,
l'ora e l'ordine del giorno.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in
prima convocazione quando sia presente la metà più
uno dei soci aventi diritto di voto, presenti personalmente
o per delega.
In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è
valida quale che sia il numero dei soci presenti, personalmente
o per delega; essa delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei soci presenti, personalmente o per delega.
Per l'Assemblea Straordinaria è richiesta, sia in
prima che seconda convocazione, la partecipazione della
maggioranza dei soci, presenti personalmente o per delega
e, per le deliberazioni, l'approvazione dei due terzi dei
soci presenti, personalmente o per delega, salvo quanto
previsto per lo scioglimento dell'Associazione.
Ogni socio ordinario ha un voto.
Ogni socio può farsi rappresentare, mediante delega
scritta, da altro associato o da persona all'uopo nominata.
Ogni socio non può avere più di tre deleghe.
Art. 13 Funzioni dell'Assemblea
L'Assemblea:
a) fissa il numero dei componenti del Consiglio
Direttivo e procede alla loro elezione, ogni triennio;
b) determina e approva le linee programmatiche
e le direttive di massima delle attività dell'Associazione
e ne verifica l'attuazione nell'anno successivo;
c) elegge, ogni triennio, il Collegio dei
Probiviri;
d) procede all'esame del rendiconto economico
annuale, steso a cura del Tesoriere, e ne delibera l'approvazione
riguardante l'esercizio sociale dell'anno precedente;
e) delibera la misura dei contributi dovuti
dagli associati e fissa le modalità di riscossione,
sulla base delle proposte del Consiglio Direttivo;
f) delibera sulle modifiche allo Statuto
dell'Associazione;
g) ratifica, dietro richiesta degli associati,
la costituzione di tecnici di lavoro,
h) discute e delibera su ogni argomento
posto all'ordine del giorno;
i) delibera sullo scioglimento dell'Associazione.
Art. 14 Deliberazioni e votazioni
L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta
dal Presidente dell'Associazione il quale propone il sistema
che deve essere seguito per ogni votazione, salvo che un
decimo dei soci presenti, personalmente o per delega, richieda
che si adotti un metodo diverso, nel qual caso l'Assemblea
delibererà in merito.
In assenza del Presidente, presiede l'Assemblea un Vice
Presidente. In assenza anche di quest'ultimo, presiede persona
nominata dall'Assemblea, scelta tra i soci presenti.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza
assoluta dei soci presenti, personalmente o per delega.
In caso di parità nelle votazioni palesi, prevale
il voto di chi presiede l'Assemblea; in caso di parità
nelle votazioni segrete, la votazione deve ritenersi nulla
e, prima di ricorrere a quella palese, comunque esclusa
per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Probiviri, potrà essere rifatta a giudizio di chi
presiede, per due volte.
Per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, il
socio può esprimere un numero di voti preferenziali
non superiore ai due terzi del numero di Consiglieri da
eleggere, scegliendo tra i soci che si sono candidati a
ricoprire la carica.
All'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Probiviri si procede con votazione segreta e, in caso di
parità di voto, si procede per ballottaggio.
Art. 15 Il Consiglio Direttivo
Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, che dovrà
sempre essere dispari, è fissato dall'Assemblea fra
tre e quindici.
Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dai
Consiglieri, dal Presidente, dal/i Vice Presidente/i, dal
Tesoriere nonché, di diritto, dall'ex Presidente
che per ultimo ha ricoperto la carica.
Il Consiglio Direttivo potrà attribuire ai singoli
Consiglieri, su proposta del Presidente, specifici e temporanei
incarichi.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta
lo ritenga opportuno oppure in ogni caso lo richieda almeno
un terzo dei componenti.
La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a mezzo
lettera, telefax o altro mezzo idoneo, con comunicazione
a tutti gli interessati almeno otto giorni prima della riunione
e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data,
l'ora e l'ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza
della maggioranza dei Consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza
dei presenti.
Ogni Consigliere ha diritto ad un voto e non può
essere rappresentato per delega.
Decadono dalle cariche e devono essere sostituiti coloro
che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle
riunioni per tre volte consecutive o comunque non abbiano
preso parte ad almeno la metà delle riunioni indette
nell'anno solare.
Non sono altresì rieleggibili per il triennio successivo
coloro che, avendo ricoperto cariche nel triennio precedente,
non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni
indette per l'anno solare.
Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le
cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore
alla metà del mandato.
Qualora venga a mancare un numero di componenti non superiore
a un terzo degli eletti dall'Assemblea, i Consiglieri rimasti
in carica procedono all'integrazione per cooptazione del
Consiglio; in caso che venga a mancare oltre un terzo dei
componenti, i Consiglieri rimasti in carica convocano, entro
novanta giorni, l'Assemblea straordinaria per procedere
all'integrazione del Consiglio per elezione.
Art. 16 Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, eletto ogni tre anni dall'Assemblea
Generale,:
a) elegge tra i propri componenti il Presidente;
b) ha poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione che può delegare al Presidente, ai
Vice Presidenti;
c) cura l'attuazione delle delibere assembleari;
d) delibera, su proposta dell'Assemblea,
sullo schema della struttura operativa dell'Associazione;
e) stabilisce l'azione a breve termine
dell'Associazione e i piani per l'azione a medio e lungo
termine, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea;
f) provvede a quanto sia necessario al
raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
g) determina i contributi a carico degli
associati;
h) attribuisce deleghe a Consiglieri e/o
a responsabili degli eventuali Gruppi tecnici di lavoro,
delegati su specifiche materie;
i) può elaborare Regolamenti interni
su specifiche materie;
l) decide sulle domande di ammissione all'Associazione,
ai sensi del precedente Art. 6.
m) applica le sanzioni, di cui al precedente
Art. 10, nei confronti delle imprese inadempienti agli obblighi
statutari.
Art. 17 Il Presidente e i Vice Presidenti
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo votato dall'Assemblea
Generale ogni tre anni, ha la rappresentanza legale dell'Associazione,
anche in giudizio, ha facoltà di nomina di Procuratori
e sovrintende all'andamento della stessa.
Il Presidente nomina uno o due Vice Presidenti cui potrà
delegare compiti riguardanti l'attività istituzionale.
Ogni Vice Presidente collaborerà con il Presidente
e, in caso di assenza o impedimento, il Presidente è
sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più
anziano di età.
Il/i Vice Presidente/i conclude/ono il suo/loro mandato
con il Presidente che lo/i ha proposto/i e, in caso di ritiro
del Presidente per motivo diverso dalla scadenza, resta/no
in carica come facente/i funzione fino all'elezione del
Presidente successore.
Art. 18 Il Tesoriere
Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo. Egli
vigila sulla gestione dell'amministrazione sociale, secondo
le decisioni del Consiglio Direttivo e in conformità
alle previsioni del bilancio preventivo.
Il Tesoriere svolge compiti di controllo sul puntuale versamento
delle quote associative da parte delle imprese aderenti
e, ai fini di quanto previsto dal precedente Art. 5, segnala
al Consiglio Direttivo i nomi delle imprese non in regola
con i pagamenti.
Il Tesoriere verifica l'esecuzione dei pagamenti ai fornitori,
in conseguenza delle disposizioni impartite dal Consiglio
Direttivo.
Art. 19 Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 componenti
eletti dall'Assemblea scelti tra almeno cinque nominativi
non soci proposti dalle aziende associate; in caso di parità,
viene eletto quello più anziano di età.
Ogni impresa associata ha il diritto di proporre un nominativo.
I Probiviri hanno il compito di esprimere il loro parere
e di dirimere qualsiasi controversia di carattere associativo
che emerga tra i soci e l'Associazione, ovvero tra i soci
stessi.
I Probiviri si pronunciano, inoltre, su eventuali irregolarità
riscontrate dai soci nell'applicazione delle procedure elettive.
Il Collegio dei Probiviri è tenuto, in caso di ricorso,
a riunirsi entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso e
a deliberare in merito all'oggetto del ricorso non oltre
i 30 giorni successivi alla data della prima riunione e,
contestualmente, comunicare per iscritto agli interessati
le disposizioni dallo stesso decise a soluzione della controversia.
I Probiviri devono altresì verificare l'attuazione
delle disposizioni indicate.
Al Collegio dei Probiviri vanno inoltrati i ricorsi contro
le sanzioni comminate dal Consiglio Direttivo ai sensi del
precedente Art. 10.
Le pronunce dei Probiviri sono fondate sull'interpretazione
dello Statuto, sull'applicazione del Regolamento e sul Codice
Etico e Deontologico dell'associazione.
Le pronunce dei Probiviri sono inappellabili.
Art. 20 Durata delle cariche
Tutte le cariche durano tre anni e sono rieleggibli.
Tutte le cariche uscenti possono essere rielette per un
massimo di un mandato triennale. La rielezione delle stesse
cariche può avvenire dopo che sia trascorso un intervallo
di tempo almeno pari a quello del mandato già ricoperto.
Art. 21 Gratuità delle cariche sociali
Tutte le cariche associative sono gratuite. Il Consiglio
Direttivo determina, eventualmente, le modalità per
il rimborso delle spese sostenute dai rappresentanti nell'esercizio
dei compiti loro attribuiti dal Consiglio Direttivo stesso.
Art. 22 Verbali
I verbali delle Assemblee dei soci e delle riunioni del
Consiglio Direttivo dovranno essere trascritti a cura del
Segretario, nominato all'uopo.
I verbali delle Assemblee devono essere inoltrati, con mezzo
idoneo, agli associati entro un tempo ragionevole dall'avvenuta
assemblea.
I verbali delle riunioni di Consiglio devono essere inoltrati,
con mezzo idoneo, ai membri del Consiglio Direttivo entro
un tempo ragionevole dalla data della riunione.
Art. 23 Contributi associativi
La determinazione dei contributi associativi ordinari è
effettuata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio delibera anche in ordine alla determinazione
e riscossione di ogni altro contributo fisso o straordinario
che si rendesse necessario porre a carico dei soci per fare
fronte a necessità straordinarie dell'associazione,
purché nel limite del 25% del contributo ordinario
dell'anno in corso
La riscossione di quanto previsto nel presente articolo
potrà avvenire, nei confronti degli inadempienti,
anche via coattiva.
Art. 24 Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha la durata di un anno, dalla'1
gennaio al 31 dicembre.
Il Consiglio Direttivo stende il bilancio preventivo e consuntivo
che il Tesoriere presenta in occasione dell'Assemblea annuale
degli associati.
Art. 25 Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea
Straordinaria.
Per delibera in ordine allo scioglimento occorrerà,
sia in prima che seconda convocazione, la presenza di almeno
3/4 degli associati, presenti personalmente o per delega,
ed il voto favorevole dei 2/3 dei votanti.
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